(Pubblicata  nel  num. straord. al Bollettino ufficiale della Regione
          Trentino-Alto Adige n. 1-bis del 10 gennaio 2003)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE

                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

                              Promulga

la presente legge:
                               Art. 1.
             Assunzione di mutui o emissione di prestiti

    1.   La   giunta   provinciale   e'   autorizzata   ad   assumere
nell'esercizio  2003  uno o piu' mutui passivi o a emettere prestiti,
ai  sensi dell'Art. 28 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1,
eventualmente  anche in deroga al comma 5 dello stesso articolo, fino
alla   concorrenza  dell'importo  massimo  di  645.572.000  euro,  da
estinguere  in non meno di anni dieci a decorrere dall'esercizio 2004
e a un tasso di interesse annuo non superiore al 6,45 per cento.
    2.  Il  ricavo  dei  mutui  o  prestiti predetti e' destinato nel
bilancio  provinciale  al finanziamento dell'onere per partecipazione
ad  aumento  di  capitale  della  societa'  SEL Spa per l'acquisto di
impianti di produzione idroelettrica siti nel territorio provinciale,
in  conformita'  al  disposto  dell'Art. 1 del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  marzo  1977, n. 235, nonche' per l'acquisto da
altri  soci  di  quote di capitale della medesima societa' o di altre
societa'  operanti  nel  settore  della produzione e distribuzione di
energia elettrica.
    3.  L'ammortamento  dei  mutui  e la restituzione dei prestiti e'
garantita   dalle   entrate  tributarie  devolute  dallo  Stato  alla
provincia  ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670, e successive modifiche, nonche' dalle entrate
tributarie proprie della provincia.
    4.  All'onere  annuo  per  il  rimborso  del  capitale  e per gli
interessi  sui mutui, rispettivamente per l'estinzione graduale e gli
interessi sui prestiti, valutato in 88.600.500 euro, si fa fronte nel
modo seguente:
      a) per  gli  anni 2004 e 2005, mediante utilizzo di quote degli
stanziamenti    previsti    per    il    biennio    2004-2005    alla
funzione/obiettivo  27,  lettere  a.1) e a.3), del bilancio triennale
2003-2005;
      b) per    gli    anni   successivi,   mediante   corrispondenti
stanziamenti nei bilanci annuali e pluriennali della provincia.